ATTO di COSTITUZIONE e STATUTO Circolo "Giustizia e Libertà"
Estratto dall'Atto di costituzione del 18 febbraio 1948
art. 1 - E' costituito il Circolo Giustizia e Libertà "Fernando Norma" con sede in Roma in Via Andrea Doria n.79 (omissis) avente lo scopo di conservare e perpetuare la tradizione morale delle formazioni partigiane Giustizia e Libertà (G.L.) che hanno preso parte alla lotta contro i nazifascisti e di mantenere vivo e propagare lo spirito e le idealità democratiche e sociali che hanno animato tali formazioni.
Estratto dal rinnovo dell'Atto di costituzione del 24 giugno 1985
art. 1 - E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la associazione denominata "Circolo Giustizia e Libertà".
art. 2 - L'associazione ha sede in Roma, attualmente in Via Andrea Doria n.79.
art. 3 - L'associazione, apartitica e pluralistica, ha lo scopo di riunire coloro che hanno lottato e lottano per la conquista e per il consolidamento della libertà e della giustizia, in una società democratica, al fine di riaffermare e realizzare gli ideali della Resistenza.
Estratto dallo Statuto (24 giugno 1985 / 19 giugno 2015)
art. 2 - ..... (omissis) L'associazione non ha fini di lucro.
art. 3 - ..... (omissis) Il suo patrimonio è costituito, oltrechè dalle quote versate dai soci, dai contributi e dalle quote di cui al seguente art.7, nonchè dalle oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di enti pubblici e privati.
art. 4 - Il Circolo "Giustizia e Libertà" potrà ospitare, nella sua sede, l'ANPI, l'ANPPIA, la FIAP e le altre associazioni democratiche ed antifasciste che si propongono di dare attuazione alla Costituzione della Repubblica Italiana e di sostenere, anche sul piano internazionale, le lotte per i diritti civili e per la libertà dei popoli.
art. 5 - I soci si distinguono in "fondatori", "ordinari" ed "aggregati": sono soci "fondatori" coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di partigiano combattente, di patriota o di perseguitato politico antifascista, o, che, comunque, abbiano volontariamente combattuto contro i nazifascisti, nonchè le loro vedove ed i loro ascendenti e discendenti fino al 2° grado; ..... (omissis) "ordinari" coloro che condividono le idealità del Circolo ed intendono dedicarsi permanentemente alle attività sociali; ..... (omissis) "aggregati" coloro che partecipano temporaneamente a tali attività.
art. 7 - L'ospitalità di cui sopra (vedi art.4) e l'ammissione possono essere condizionate al versamento di un contributo iniziale ed alla corresponsione di quote periodiche di associazione. L'ammontare del contributo e delle quote è deliberato annualmente dal Comitato Direttivo.
art.13 - ..... (omissis) In caso di necessità il Presidente ha il diritto di delegare un socio fondatore a rappresentarlo. .....(omissis) Il Segretario ha la responsabilità dell'amministrazione e dell'organizzazione dell'associazione.
NUOVO STATUTO
del Circolo "GIUSTIZIA e LIBERTA' " di Roma approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 giugno 2015
[allegato "C" all'atto repertorio n.2223 raccolta n.1616]
ART. 1
E' costituita in Roma una associazione denominata
"Circolo Giustizia e Libertà".
L'ASSOCIAZIONE HA SEDE IN ROMA IN VIA ANDREA DORIA N.79.
SI DÀ ATTO CHE I LOCALI, IN QUANTO SEDE STORICA DELLA ASSOCIAZIONE COSTITUITA ORIGINALMENTE NEL 1948 DA ALCUNI EX PARTIGIANI ISPIRATI DAGLI IDEALI DEL MOVIMENTO GIUSTIZIA E LIBERTA’ FONDATO A PARIGI NEL 1929 DA UN GRUPPO DI ESULI ANTIFASCISTI CAPEGGIATI DA CARLO ROSSELLI, COME APPRESSO PRECISATO, DI PROPRIETÀ DELL'ATER DEL COMUNE DI ROMA, SONO STATI SOTTOPOSTI A VINCOLO CON "DICHIARAZIONE DI PARTICOLARE INTERESSE CULTURALE" DA PARTE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (DECRETO DEL 10 DICEMBRE 2008 N. 277 TRASCRITTO A ROMA Il GIORNO 11 AGOSTO 2009 AI NUMERI 107620 RG E 57837 RP).
ESSA POTRÀ ISTITUIRE SEDI SECONDARIE IN ALTRE CITTÀ IN ITALIA E ALL'ESTERO.
L'Associazione non ha scopo di lucro
ART. 2
L'associazione, apartitica e pluralista; ha lo scopo di riunire coloro che hanno lottato e lottano per la conquista e per il consolidamento della libertà e della giustizia sociale, in una società democratica, al fine di riaffermare e di realizzare gli ideali della Resistenza.
AL FINE DI PERSEGUIRE I PROPRI SCOPI IL CIRCOLO POTRA' PROMUOVERE RICERCHE E STUDI RIGUARDANTI LA LOTTA ANTIFASCISTA, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, ED AI SUOI PROTAGONISTI, RELATIVE PUBBLICAZIONI, ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI, CORSI DI STUDIO RIGUARDANTI LA LOTTA DI LIBERAZIONE, ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GIOVANI STUDENTI E RICERCATORI SUI TEMI DELL'ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA,
INOLTRE, SEMPRE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA' E DIVULGARNE I PRINCIPI SOCIALI, COME GIÀ PRESENTI NELL'ORIGINARIO MOVIMENTO E BEN DETERMINATI NELL’ORIGINARIO ATTO COSTITUTIVO DEL 18 FEBBRAIO 1948 A ROGITO NOTAIO SABELLI DI CASTELFORTE REP.33143, IL CIRCOLO POTRÀ ATTUARE OGNI INIZIATIVA IDONEA, ACCESSORIA E STRUMENTALE, QUALI, AD ESEMPIO:
- ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE; INIZIATIVE DESTINATE AL REPERIMENTO DI FONDI, QUALI CONCERTI O SPETTACOLI, VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE ANCHE A TITOLO ONEROSO, DI VOLUMI E TESTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ DEL CIRCOLO O DALLE INIZIATIVE CUI IL CIRCOLO ABBIA PARTECIPATO, E SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA’ ESCLUSIVAMENTE CONNESSA E STRUMENTALE, ANCHE PORTATRICE DI ENTRATE ECONOMICHE.
Gli eventuali utili non potranno mai essere distribuiti ai soci ma solo destinati e reimpiegati per l’attività del Circolo.
ART. 3
L'associazione ha durata illimitata.
Il suo patrimonio è costituito dalla raccolta di documenti, libri e quant'altro attualmente situato nella sede del Circolo, nonchè da oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di enti pubblici e privati.
Le entrate sono costituite dalle quote sociali, da eventuali contributi destinati a specifiche iniziative nonchè dai proventi eventuali derivanti dalle attività connesse e strumentali.
Il bilancio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere redatto dal Comitato Direttivo ed approvato nella prima assemblea successiva, entro i termini di legge.
ART. 4
Il "Circolo Giustizia e Libertà" potrà ospitare, nella sua sede, 1'A,N,P,I,, 1'A.N.P.P.I.A., la F I.A.P. e le altre associazioni democratiche ed antifasciste che si propongono di dare attuazione alla Costituzione della Repubblica Italiana e di sostenere, anche sul piano internazionale, le lotte per i diritti civili e per le libertà dei popoli.
L'ospitalità di cui sopra e l'ammissione possono essere condizionate al versamento di un contributo iniziale ed alla corresponsione di quote periodiche di associazione. L'ammontare del contributo e delle quote sociali è deliberato annualmente dal Comitato Direttivo.
ART. 5
I soci si distinguono in fondatori, ordinari ed aggregati. Sono soci "fondatori" coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di partigiano combattente, di patriota o di perseguitato politico antifascista, o che, comunque, abbiano volontariamente combattuto contro i nazifascisti, nonché le loro vedove ed i loro ascendenti e discendenti fino al secondo grado. Sono soci "ordinari" coloro che condividono le idealità del Circolo ed intendono dedicarsi permanentemente alle attività sociali. Sono soci "aggregati" coloro che partecipano temporaneamente alle attività del Circolo.
ART. 6
L'ammissione a socio "fondatore" ed a socio "ordinario" deve essere approvata congiuntamente dal Presidente e dal Segretario dell'associazione; contro il rifiuto di ammissione è consentito il ricorso al Comitato Direttivo entro 20 giorni dalla data di comunicazione. L'ammissione a socio "aggregato" deve essere approvata dal Presidente o dal Segretario ed è valida per un periodo di tempo limitato o per la partecipazione a singole manifestazioni.
ART. 7
Alle manifestazioni interne ed esterne dell'associazione possono partecipare anche coloro che non sono soci, purchè in possesso di un invito emesso dal Presidente o dal Segretario.
ART. 8
Gli organi sociali sono:
- l’assemblea
- il Comitato Direttivo
- il Presidente ed il Vice Presidente
- il Collegio dei Probiviri
ART. 8 BIS
Il Comitato Direttivo dell'associazione è composto da soci fondatori ed ordinari, eletti ogni due anni dall'assemblea dei soci, in numero dispari, non inferiore a cinque, di cui almeno uno da scegliersi tra i soci fondatori finchè sarà possibile. Del Comitato Direttivo fanno parte il Presidente, che lo presiede, ed il Segretario, entrambi da eleggersi dall'assemblea.
ART. 9
Il Comitato Direttivo si riunisce normalmente almeno due volte ogni anno. Esso delibera, a maggioranza dei presenti ed a voto palese, in merito alle varie attività sia istituzionali che alle attività connesse e strumentali sopra specificate, alla decadenza ed alla esclusione dei soci, nonché all’attuazione, in genere, delle sanzioni deliberate dal Collegio dei Probiviri.
Alle riunioni del Comitato Direttivo possono partecipare, con voto consultivo, i componenti della Presidenza onoraria, ove nominata.
ART. 10
L'assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria è composta dai soci fondatori ed ordinari, in regola con il pagamento della quota sociale, i quali hanno diritto di voto.
Essa è convocata almeno una volta ogni anno per approvare, previa relazione del Comitato Direttivo, i bilanci consuntivo e preventivo. Inoltre, quando previsto, viene convocata per eleggere il Presidente, il Segretario, il Comitato Direttivo, e, se del caso, ed eventualmente i componenti del Collegio dei Probiviri e della Presidenza Onoraria (di cui al successivo art. 14).
ART. 11
L'assemblea è convocata dal Presidente, in prima ed in seconda convocazione o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da altro membro del Comitato Direttivo, in tale caso previa delibera collegiale del Comitato stesso.
La comunicazione dovrà essere inviata almeno quindici giorni prima dalla data prevista per la prima convocazione dell'assemblea, in qualsiasi forma scritta, anche telematica, di cui sia possibile attestare la ricezione. E' ammesso il voto per delega ad altro socio.
CIASCUN SOCIO NON PUO' ESSERE PORTATORE DI PIU' DI DUE DELEGHE.
E’ inoltre previsto il voto espresso per corrispondenza anche in via telematica, purchè l’espressione di voto pervenga al Circolo almeno un giorno prima della riunione dell’assemblea con indicazione del contenuto di voto, su ogni argomento posto all’o.d.g..
In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli associati, DI PERSONA O PER DELEGA O PER VOTO ESPRESSO PER CORRISPONDENZA.
In seconda convocazione la assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti DI PERSONA O PER DELEGA O PER VOTO ESPRESSO PER CORRISPONDENZA.
Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, anche per quanto riguarda eventuali modifiche statutarie, in deroga a quanto disposto dal Codice Civile.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, così come per quanto riguarda la devoluzione del patrimonio, salvo quanto disposto per detta devoluzione all'art.15 del presente Statuto.
ART. 12
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo ad ogni effetto, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente SOTTOSCRIVE OGNI ATTO RELATIVO ALLA ASSOCIAZIONE e quanto occorra per l'esplicazione di tutte le pratiche associative ed amministrative; cura l'osservanza del presente statuto; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo ed ai rapporti con le autorità. Adotta - in caso di urgenza - ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Comitato Direttivo. In caso di necessità il Presidente ha la FACOLTA' di delegare ad un altro membro del Comitato Direttivo I POTERI DI RAPPRESENTARLO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO sua o del Vice Presidente, PREVIA COMUNICAZIONE AL COMITATO DIRETTIVO.
Il Presidente e il Vice Presidente NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI si avvale dell'opera del Segretario e del Comitato Direttivo per lo svolgimento delle attività associative.
Art. 13
Il Segretario ha la responsabilità dell'amministrazione e dell'organizzazione dell'associazione.
ART. 14
L'assemblea, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ha la facoltà di eleggere una presidenza onoraria fra i soci del Circolo, oltre che un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, anch'essi soci, avente il compito di dirimere le controversie fra i soci e fra questi ed il Circolo.
ART. 15
In caso di scioglimento dell'associazione, i beni della medesima saranno devoluti all'A.N.P.P.I.A., o, in difetto, ad altro ente morale avente finalità analoghe a quelle dell'associazione.
ART. 16
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile.